Art. 4.
(Esame della proposta da parte del soggetto aggiudicatore).

      1. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta ai sensi dell'articolo 3, i soggetti aggiudicatori provvedono:

          a) alla nomina del responsabile del procedimento e alla sua comunicazione al promotore;

          b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e all'eventuale dettagliata richiesta di integrazione.

      2. I soggetti aggiudicatori valutano le proposte sulla base dei seguenti criteri:

          a) la qualità tecnica dell'opera proposta e il pubblico interesse alla realizzazione della stessa;

          b) le condizioni economiche della proposta, sotto il profilo del costo per il soggetto aggiudicatore e dell'eventuale costo per gli utenti;

          c) il tempo proposto per la realizzazione dell'opera e per la successiva partecipazione tecnica o economica alla gestione;

          d) la convenienza della proposta a fronte della possibilità di realizzare l'opera senza ricorso a PPP;

          e) la qualificazione tecnica ed economica del promotore.

      3. I soggetti aggiudicatori possono dialogare con i promotori, assicurando la parità di trattamento degli stessi, e possono chiedere, ove necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate e dei documenti tecnici e contrattuali proposti. I promotori che ne fanno richiesta devono essere sentiti.
      4. Le proposte ritenute non di pubblico interesse sono rigettate con provvedimento debitamente motivato con riferimento ai criteri di cui al comma 2.

 

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      5. Le proposte ritenute di pubblico interesse sono adottate dai soggetti aggiudicatori, previo eventuale esame comparativo fra tutte le proposte presentate tempestivamente per lo stesso lavoro. Il promotore prescelto deve prestare, nel termine assegnato, la cauzione prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge quadro, e una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.
      6. Il rigetto o l'adozione della proposta deve intervenire entro quattro mesi dalla data di ricezione della proposta stessa; ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo termine per l'esame e per la valutazione. Ove il soggetto aggiudicatore ritardi la pronuncia oltre il termine predetto senza concordare per iscritto con il promotore un maggiore termine, sono dovuti a quest'ultimo, anche in caso di rifiuto della proposta, interessi in misura legale sull'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, purché congrue e documentate e comunque non superiori al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.